Giovanna NICOLAJ, Roma I codici giuridici rappresentano un genere letterario molto peculiare; e la paleografia, con la codicologia, non è in grado, da sola, di riferirli con sicurezza a tempi, luoghi e ambienti innanzi tutto di produzione, e poi di circolazione e d'uso. Sono, perciò, necessarie altre vie d'indagine.

Pertanto, dal tardoantico (V-VI secolo) al rinascimento giuridico (seconda metà X-XII secolo), in Italia, è opportuno guardare non solo alle ricerche degli storici giuristi quanto alla storia dei testi, ma è anche necessario ristudiare, come ambiti di produzione e di copia, le cancellerie e gli uffici, per il tardoantico, e i complessi ambienti dei pratici (judices e notarii, causidici, advocati, legis doctores) per il X/2-XII secolo.

Un ulteriore ambito di copia di testi romani elementari (per esempio le Institutiones di Giustiniano) è rappresentato, in determinati momenti (per esempio il IX secolo), dalla Chiesa.